A seguito della sentenza del TAR Toscana n. 2145/2020 può riprendere la procedura elettorale per il rinnovo degli organi dell’Ordine degli infermieri interprovinciale Firenze – Pistoia poiché, come statuito dai giudici, il ricorso presentato dalla lista “Ordine cambia stile” è “inammissibile per difetto di giurisdizione”.

L’Opi Firenze – Pistoia, alla fine di settembre, aveva annunciato la sospensione delle operazioni di voto per il rinnovo degli organi dell’Ordine e il rinvio delle stesse a data da destinarsi. La decisione si era resa necessaria a seguito del decreto del TAR della Toscana che aveva disposto la sospensione cautelare delle elezioni in attesa di esprimersi – nel pieno rispetto del contraddittorio – in merito al ricorso presentato dalla lista “Ordine cambia stile” che aveva impugnato l’esclusione dalla procedura elettorale.

L’OPI Fi-Pt ha quindi rappresentato ai giudici del TAR – con più memorie – i fatti e la propria posizione circa le relative questioni giuridiche emerse dal ricorso presentato dalla lista “Ordine cambia stile”. La difesa dell’Opi Fi-Pt ha evidenziato ai giudici del TAR con una prima memoria lo svolgimento dei fatti oggetto di contestazione rilevando in particolare che, “per quanto attiene alla documentazione cartacea, come risulta dal verbale di presentazione delle candidature, la stessa risultava, ‘presentata al di fuori dell’orario di scadenza previsto’; per quanto riguarda la documentazione inviata via PEC dal referente di lista (sia quella inviata l’11.9.2020 sia quella inviata successivamente in data 14.9.2020) questa è risultata carente, in quanto non completa delle liste di tutti i candidati”. Con una seconda memoria la difesa dell’OPI ha eccepito che “la controversia rientra nella giurisdizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che è un organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero della Salute con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e dal regolamento di attuazione costituito dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.”.

Nella sostanza l’Opi ha illustrato con tali memorie difensive la correttezza dell’operato del Delegato al ricevimento delle liste e valutazione delle stesse e chiarito come lo stesso abbia fatto di tutto per permettere la partecipazione di tale lista alle elezioni accettando con riserva la domanda cartacea presentata in ritardo e concedendo un nuovo termine per la presentazione della documentazione inviata via PEC. Ora che sulla questione si sono pronunciati anche i giudici del TAR della Toscana le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi dell’ordine possono riprendere. Da evidenziare che il TAR, benché l’udienza fosse per l’esame dell’istanza cautelare richiesta dalla lista “Ordine cambia stile”, si è pronunciato con sentenza e non limitandosi quindi ad esaminare la sola istanza, ma anche il merito dell’intera questione. La decisione specifica che “sussiste il difetto di giurisdizione in ordine alle procedure elettorali come eccepito dalla difesa dell’ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze – Pistoia, in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del DLCPS n. 233 del 1946 (recante norme sulla ricostruzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), come sostituito dall’art. 4 della legge n. 3 del 2018, ‘Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie’».


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