La Giunta Comunale ha stabilito una ulteriore proroga per l’utilizzo del suolo pubblico per i pubblici esercizi. che il rinnovo e le nuove concessioni per l’uso del suolo pubblico di bar e ristoranti. In base al “Decreto Sostegni” e successive modifiche normative, l’agevolazione sarà in vigore fino al prossimo 30 giugno.
«Un altro atto fondamentale in questo momento – dice l’assessore al commercio, Paolo Pesciatini – per dare un forte segnale di vicinanza alle attività, in particolare ai pubblici esercizi, che svolgono un ruolo determinante nel nostro sistema dell’accoglienza turistica e che sono state duramente penalizzate da questi ultimi due anni di pandemia Pertanto, in questo senso sono allo studio altri possibili interventi per andare incontro con ulteriori atti alle esigenze della categoria ma anche alle altre imprese che operano in questo comparto in particolare, fondamentale per la città, in termini economici ma anche sociali, quale presidio sul territorio».
Per le attività già in possesso di “nulla osta”, ottenuto tramite procedura semplificata, è automaticamente prorogata l’occupazione alle medesime condizioni; in caso di richieste “ex novo”, entro il limite massimo di incremento del 60% rispetto a quella già autorizzata secondo parametri ante Covid-19, viene consentito presentare comunicazione con allegata la planimetria dell’esterno richiesto, il consenso dei vicini e anche la planimetria della superficie di somministrazione.
Per semplificare l’iter burocratico relativo alla richiesta di concessione di suolo pubblico la delibera approvata dalla Giunta prevede che le comunicazioni di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici già concesse vengano inviate mediante Posta certificata a Sepi spa, con allegata la sola planimetria e non in bollo, accompagnate dalla dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofe nel caso si verifichi sovrapposizione (di spazio o di copertura dell’ingresso o vetrina).
La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei richiamati soggetti aventi titolo, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, espositori di menu, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione, non è subordinata alle autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi. Le strutture mobili dovranno comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti, per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità, anche legate ad eventi di Protezione civile.