Considerata la presenza accertata e la documentata diffusione capillare sul territorio comunale della cosiddetta “zanzara tigre”, anche in considerazione dei disagi e rischi che questa specie comporta, il sindaco Luigi De Mossi ha emesso una specifica ordinanza per la prevenzione e il controllo dell’insetto Aedes albopictus (zanzara tigre).

Nello specifico, viene richiesto a tutti i cittadini, a partire dal prossimo 1° aprile e fino al 30 novembre 2021, di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione che possano raccogliere acqua piovana, perché luogo ideale per la deposizione delle uova da parte della zanzara, anche se collocati all’interno di terrazze e giardini delle proprie abitazioni, e svuotarli, così come i sottovasi, almeno una volta a settimana. Inoltre, pulire i tombini in giardini e cortili privati, trattare l’acqua ristagnante, che non può essere eliminata, con specifici prodotti antilarvali o rivolgendosi a ditte specializzate, ricordandosi di conservare la documentazione dell’avvenuto trattamento come prova in caso di controlli da parte degli organi preposti. In alternativa, chi possiede fontane e laghetti ornamentali può introdurre piccoli pesci che si nutrono di larve.

Inoltre, tenere le aree verdi, orti, giardini puliti da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere. Sempre nello stesso periodo (1° aprile-30 novembre), viene chiesto, ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione, di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico per evitare così pericolosi ristagni. Ai proprietari e conduttori di orti domestici di svuotare periodicamente (almeno una volta a settimana), e coprire ermeticamente tutti i contenitori d’acqua usati per l’irrigazione.

Le azioni di prevenzione e di trattamento di acqua ristagnante fin qui elencate coinvolgono anche i proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento all’attività di rottamazione, stoccaggio di materiali di recupero, di veicoli e di macchinari; i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita e altro; i responsabili di cantiere e i titolari di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche.

L’inosservanza delle disposizioni comporterà una sanzione amministrativa di 103,29 euro.


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