La Regione Toscana ha approvato delle disposizioni per contenere l’emergenza Coronavirus. Tra le altre cose il divieto di andare a fare la spese per più di una persona per famiglia, bambini esclusi.

Ecco il testo integrale dell’allegato approvato dal presidente Giani

Disposizioni comuni a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa

  • Negli esercizi commerciali l’ingresso è consentito soltanto a chi indossa mascherina protettiva,
    che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di igienizzare le mani con apposito gel igienizzante.
    Deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. E’ comunque consigliato, ove
    possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
    E’ vietato sostare all’interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli
    acquisti.
    Negli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli,
    l’ingresso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non
    autosufficienti.
  • All’ingresso dell’esercizio commerciale deve essere esposto un cartello che riporti il numero
    massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno. A tale fine deve essere garantita
    l’applicazione di un parametro massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita, come
    definita dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del
    commercio), escludendo dal computo gli operatori. Conseguentemente devono essere utilizzati
    sistemi di limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di prenotazione, finalizzati a evitare
    assembramenti, non superare il numero limite individuato e assicurare che all’interno dell’esercizio
    sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ove possibile, devono essere
    differenziati i percorsi di entrata e di uscita e all’interno dell’esercizio, qualora non sussistano le
    condizioni per mantenere il distanziamento, devono essere segnalate le direzioni di percorrenza.
  • All’ingresso di ciascun esercizio commerciale sono posizionati dispenser per igienizzare le mani
    ed è installata apposita cartellonistica riepilogativa delle misure di sicurezza da osservare all’interno
    dell’esercizio (obbligo di mascherina, obbligo di igienizzare le mani, rispetto della distanza
    interpersonale di almeno un metro – è comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza
    interpersonale di 1,8 m – e divieto di assembramenti), nonché il divieto di accedere all’esercizio
    commerciale in caso di sintomatologia febbrile (temperatura superiore a 37, 5 °C).
  • Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, presso la zona di prelievo devono
    essere posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per la
    igienizzazione delle impugnature.
  • Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i
    lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola e
    avere a disposizione gel igienizzante per l’igiene delle mani. In ogni caso, occorre favorire modalità
    di pagamento elettroniche.
    Disposizioni ulteriori per le medie e grandi strutture di vendita
  • All’ingresso dell’esercizio sono posizionati rilevatori di temperatura corporea. Se la media o
    grande struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, il rilevatore di temperatura
    potrà essere posto all’ingresso del centro commerciale.
  • Sono tracciati percorsi di ingresso e di uscita anche all’interno dei parcheggi, soprattutto se
    interrati.
  • Qualora per l’accesso a singoli esercizi commerciali sia prevedibile la formazione di file, dovrà
    essere indicata, con apposita segnaletica a terra, la distanza interpersonale di almeno 1 metro da
    mantenere nella fila. La stessa distanza interpersonale deve essere indicata anche nelle rampe o
    scale mobili. Se la struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, dovranno
    essere previsti ingressi differenziati tra la galleria commerciale e gli esercizi a prevalenza
    alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli. Qualora non fosse possibile
    prevedere ingressi differenziati, devono essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a
    prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, in modo da gestire
    ordinatamente il movimento delle persone lungo le gallerie.
  • La valutazione dell’indice massimo di presenze deve essere effettuata anche per l’accesso ai
    servizi igienici e agli ascensori, comunicando all’esterno la capienza massima, tale da garantire il
    distanziamento interpersonale. Inoltre, all’ingresso o nelle adiacenze, devono essere collocati
    dispenser per l’igienizzazione delle mani.
    La distanza interpersonale di almeno un metro deve essere assicurata anche per le eventuali file di
    accesso alle cabine di prova della merce.
  • Nelle aree comuni dei centri commerciali è vietato consumare alimenti e bevande al di fuori degli
    spazi destinati alle attività di somministrazione. L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere
    limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi
    sistemi, in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale.
  • All’interno dell’esercizio, apposito personale vigila sul rispetto da parte dei clienti delle
    disposizioni indicate nei punti precedenti (mantenimento del distanziamento interpersonale, uso
    corretto della mascherina, divieto di consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati
    alle attività di somministrazione)

Trovi a questo link tutte le ordinanze regionali

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ultimo aggiornamento: 31-10-2020


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