Nei giorni scorsi, gli operatori della Divisione di Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione della Questura avuta notizia da parte del Comune del decesso di un cittadino, che risultava in possesso di diverse armi, procedevano alla verifica della regolare detenzione delle medesime da parte degli eredi: controlli disposti periodicamente per monitorare il regolare possesso delle armi e la situazione in ambito provinciale, per finalità di sicurezza e tutela della collettività.
In effetti, gli operatori dell’Ufficio Armi, dopo avere individuato l’erede del detentore, si recavano presso il suo domicilio, chiedendogli contezza delle armi che, agli atti dell’ufficio, risultavano ancora a casa del defunto. L’uomo, un 75enne, ammetteva di non aver denunciato la detenzione di 4 fucili da caccia e 3 pistole ereditate dal fratello deceduto ad ottobre dello scorso anno e di averle trasportate da casa sua alla propria, senza però avere con sé un valido titolo di polizia. L’anziano veniva pertanto denunciato all’A.G. per porto abusivo d’arma e detenzione illegale di armi comuni da sparo mentre le armi venivano sottoposte a sequestro penale.
Fatti di questo genere sono purtroppo frequenti a causa della scarsa conoscenza delle norme di legge che disciplinano la complessa materia delle armi.
Per evitare spiacevoli disavventure giudiziarie, appare pertanto utile rammentare che chiunque erediti delle armi, munizioni o materie esplodenti, oppure le ritrovi presso l’abitazione del parente defunto, è tenuto a denunciarne la detenzione nelle 72 ore successive alla loro materiale acquisizione rivolgendosi alla Questura, al Commissariato di Pubblica Sicurezza oppure, in loro mancanza, alle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri portando con sé la denuncia di detenzione delle armi del defunto (se rinvenuta) e una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del de cuius. Nel caso di più eredi, gli eventuali rinunciatari dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione da consegnare all’ufficio di polizia che riceverà la denuncia di detenzione. Una volta denunciata la detenzione delle armi appartenute al defunto, l’erede, se non ha il porto d’armi e vuole tenere comunque l’arma presso la propria abitazione, deve chiedere al Questore uno specifico nulla osta, valido 30 giorni dalla data di rilascio, che autorizza all’acquisto, alla detenzione e al trasporto delle armi fino alla propria abitazione. Nel caso in cui l’erede sia già titolare di una licenza di porto di pistola o di fucile in corso di validità il nulla osta non è necessario, ma egli ha comunque l’obbligo di denunciare le armi alle Autorità di P.S. Se l’erede non vuole tenere l’arma, potrà decidere di cederla a terzi (verificando che il ricevente sia in possesso di un valido porto d’armi o, in alternativa, dello specifico nulla osta acquisto armi in corso di validità) oppure consegnarla agli uffici di polizia, che provvederà a rottamarla presso i Comandi dell’Esercito italiano, assieme alla dichiarazione di rinuncia all’eredità e all’originale della denuncia di detenzione armi del defunto (se rinvenuta).
Si consiglia agli eredi di un detentore di armi di contattare sempre gli uffici di polizia (Questura, Commissariato o Stazioni dei Carabinieri competenti territorialmente) per ricevere informazioni sulla documentazione da consegnare in sede di denuncia delle armi, sulle le modalità di trasporto delle armi (limiti numerici, tragitto, mezzi di trasporto, custodia, ecc..), per risolvere eventuali problematiche legate alla tipologia delle armi in eredità e al numero massimo di armi detenibili.