Era in bella mostra nello stand dedicato alla vendita di prodotti di derivati della cannabis. I poliziotti della Squadra Mobile, sabato scorso in servizio al Lucca Tattoo Expo, non potevano credere ai loro occhi: sul bancone troneggiava una lussureggiante pianta di marijuana. Accanto, era stata predisposta una piccola serra contenente delle piantine.
I poliziotti in borghese, fingendosi interessati, si sono avvicinati al venditore notando barattoli contenenti quelle che poi si sono rivelate essere delle infiorescenze.
Alla commerciante, di origine ferrarese, gli investigatori hanno chiesto se potessero acquistare la pianta: la donna ha risposto affermativamente consigliando, al contempo, di non farla crescere troppo perché avrebbe certamente prodotto delle infiorescenze, per cui avrebbero potuto passare dei guai.


A quel punto i poliziotti, dopo essersi qualificati le hanno chiesto di mostrare loro le etichette riportanti l’identificazione delle piante in vendita ed il principio attivo. Ovviamente la commerciante ne era sprovvista.
Successivamente sottoposte a narcotest, dal Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, le piante sono risultate positive al THC, principio attivo della cannabis. È scattato il sequestro penale e la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Sarà la Procura della Repubblica a disporre, nei prossimi giorni, l’esame utile ad accertare la concentrazione del principio attivo e il conseguente effetto drogante.
La vicenda fa da sponda ad un tema molto controverso: la liceità della detenzione e commercializzazione di derivati della cannabis, anche in ragione della distinzione tra canapa sativa, di cui da tempo si promuove la coltivazione e successiva lavorazione, e la canapa indica, da sempre ritenuta illegale.

Le Sezioni Unite, l’anno scorso, hanno messo tuttavia un punto fermo sull’argomento superando la distinzione tra le due tipologie di marijuana: la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa o dei suoi derivati, diversi da fibre e carburante, integra il reato previsto e punito dal Testo Unico sugli stupefacenti. È inoltre venuto meno il riferimento alla soglia dello 0.6 di concentrazione di THC, soglia al di sopra del quale si aveva reato.
Secondo le Sezioni Unite ciò che occorrerà verificare non è la percentuale di principio attivo bensì l’idoneità della sostanza ceduta a produrre, in concreto, un effetto drogante o psicotropo.