Come già scritto ieri sera, durante la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, per contenere la diffusione dell’epidemia di Coronavirus, il Governo ha esteso a tutta l’Italia i provvedimenti varati due giorni fa per la Lombardia e le altre 14 province del Veneto, del Piemonte, dell’Emilia e delle Marche. Il nuovo decreto datato 9 Marzo 2020, già firmato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi, 10 Marzo 2020 e resta in vigore fino al prossimo 3 aprile.

Nel testo si legge che viene esteso all’intero territorio nazionale quanto previsto dall’articolo 1 del decreto emanato l’8 Marzo (la parte relativa appunto alle ex zone rosse), poi ci sono altre disposizioni 

Queste le norme principali norme entrate in vigore oggi per tutti gli italiani.

ASSEMBRAMENTI

– Vietata sull’intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

EVENTI SPORTIVI

– Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. 

– Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettiva federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali;

– resta consentito esclusivamente lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori; 

– lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro;

PALESTRE E PISCINE

– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri sportivi, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza), centri sociali, centri culturali, centri ricreativi;

– sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

SPOSTAMENTI

– Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori e all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, autocertificati in caso di controllo col modulo scaricabile dai siti istituzionali del governo. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza.

– Alle persone con sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi centigradi è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il medico curante;

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a misura di quarantena o risultati positivi al virus;

– Le persone che si spostano al di fuori dell’Italia saranno sottoposte a controlli al rientro;

FERIE

– si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di congedo o di ferie;

MANIFESTAZIONI, CINEMA, TEATRI E FIERE

– sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, ad esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

RISTORANTI E BAR

– le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per il rispetto della distanza interpersonale di un metro, con la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI

– sono consentite le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca l’accesso con modalità contingentate e idonee ad evitare assembramenti di persone e a consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro; in presenza di condizioni strutturale che non consentano la distanza interpersonale, le strutture dovranno essere chiuse;

GRANDE DISTRIBUZIONE

 – Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e i negozi all’interno di centri commerciali e mercati; nei giorni feriali, il gestore è chiamato a garantire le condizioni per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con la sanzione di sospensione dell’attività in caso di violazione;

ESAMI DI GUIDA

– sono sospesi gli esami di idoneità per la guida da espletarsi presso gli uffici della Motorizzazione civile, con proroga dei termini per i candidati che non possono sostenere le prove;

SCUOLE E UNIVERSITA’

– sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, le Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, corsi professionali e attività formative svolte da enti altri pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati; resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica, corsi di formazione specifica in medicina generale e attività dei tirocinanti in professioni sanitarie. E’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Gli enti gestori provvedono alla pulizia degli ambienti e agli adempimenti amministrativi e contabili concernenti servizi educativi per l’infanzia non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

LUOGHI DI CULTO, MATRIMONI E FUNERALI

– L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure tali da evitare assembramenti di persone; Sono sospese le cerimonie civili e religiose compresi i funerali;

LUOGHI DI CULTURA

– sono chiusi musei e altri luoghi di cultura;

CONCORSI

– sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari o in modalità telematica; esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato e l’abilitazione all’esercizio delle professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, da svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro;

CONGEDI PERSONALE SANITARIO E PROTEZIONE CIVILE

– sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e del personale necessario a gestire le unità di crisi costituite a livello regionale.

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ultimo aggiornamento: 10-03-2020